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LEGGE 20 aprile 1951, n. 339

Mantenimento temporaneo nei ruoli del servizio permanente dei tenenti, dei capitani e dei maggiori dell'Arma dei carabinieri raggiunti dai limiti di età.

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Testo in vigore dal: 10-6-1951
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  In  attesa  che  siano  emanate le nuove disposizioni sullo stato e
sull'avanzamento  degli  ufficiali dell'Esercito, e con effetto dal 1
gennaio  1950,  e' sospesa l'applicazione del limite di eta' previsto
dalle  leggi  vigenti  nei  confronti dei tenenti, dei capitani e dei
maggiori dell'Arma dei carabinieri.