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LEGGE 15 gennaio 1951, n. 42

Assegnazione di un nuovo termine per l'efficacia delle agevolazioni fiscali per l'attuazione del piano regolatore di massima edilizio e di ampliamento della città di Parma, previsto dall'art. 11 del regio decreto-legge 13 settembre 1938, n. 1777.

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Testo in vigore dal:  2-3-1951
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

Le agevolazioni tributarie previste dall'art. 11 del regio decreto-legge 13 settembre 1938, n. 1777, recante norme per l'esecuzione del piano regolatore di massima edilizio e di ampliamento della città di Parma, hanno effetto fino al 31 ottobre 1952.
Le anzidette facilitazioni si estendono anche agli atti di trapasso a favore di enti e privati che provvedono alle costruzioni o alle ricostruzioni in luogo e vece del Comune in relazione ad apposite convenzioni aventi data certa e stipulate per l'esecuzione del piano medesimo.
Le imposte di registro ed ipotecarie eventualmente già percette in misura normale durante il periodo decorrente dalla scadenza del termine fissato col regio decreto-legge 13 settembre 1938, n. 1777, per le agevolazioni sino all'entrata in vigore della presente legge, non sono restituibili.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 gennaio 1951

EINAUDI DE GASPERI - ALDISIO - SEGNI - VANONI

Visto, il Guardasigilli: PICCIONI