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LEGGE 15 gennaio 1951, n. 42

Assegnazione di un nuovo termine per l'efficacia delle agevolazioni fiscali per l'attuazione del piano regolatore di massima edilizio e di ampliamento della città di Parma, previsto dall'art. 11 del regio decreto-legge 13 settembre 1938, n. 1777.

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Testo in vigore dal: 2-3-1951
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Le   agevolazioni   tributarie  previste  dall'art.  11  del  regio
decreto-legge   13   settembre  1938,  n.  1777,  recante  norme  per
l'esecuzione   del   piano   regolatore  di  massima  edilizio  e  di
ampliamento  della  citta' di Parma, hanno effetto fino al 31 ottobre
1952.
  Le anzidette facilitazioni si estendono anche agli atti di trapasso
a  favore  di  enti  e privati che provvedono alle costruzioni o alle
ricostruzioni  in  luogo  e  vece del Comune in relazione ad apposite
convenzioni  aventi data certa e stipulate per l'esecuzione del piano
medesimo.
  Le imposte di registro ed ipotecarie eventualmente gia' percette in
misura  normale  durante  il  periodo  decorrente  dalla scadenza del
termine  fissato  col regio decreto-legge 13 settembre 1938, n. 1777,
per  le agevolazioni sino all'entrata in vigore della presente legge,
non sono restituibili.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 15 gennaio 1951

                               EINAUDI

                                               DE GASPERI - ALDISIO -
                                                       SEGNI - VANONI

Visto, il Guardasigilli: PICCIONI