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LEGGE 10 agosto 1950, n. 785

Modificazioni ed aggiunte al regio decreto 9 maggio 1935, n. 1149, contenente norme per la pubblicità sui fondi a lato delle linee ferroviarie esercitate dallo Stato e visibile da esse.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal:  10-10-1950
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


L'art. 3 del regio decreto 9 maggio 1935, n. 1149, è sostituito dal seguente:
"Non sono soggetti alla concessione di cui alla legge 22 maggio 1933, n. 608, gli avvisi ed i manifesti elettorali, i manifesti delle autorità pubbliche e gli avvisi relativi al culto".