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LEGGE 22 maggio 1933, n. 608

Norme relative alla pubblicità sui fondi a lato delle linee esercitate dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e visibile da esse. (033U0608)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 02/07/1933 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal:  2-7-1933

Art. 1



Sono soggette a concessione da parte dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato con pagamento di canone, le pubblicità in qualunque modo eseguite sui fondi a lato delle linee ferroviarie esercitate dall'Amministrazione stessa, e visibili da esse.