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LEGGE 30 dicembre 1950, n. 1120

Elevazione della misura del contributo dovuto alla "Cassa ufficiali" della Guardia di finanza e modificazione delle disposizioni relative alla corresponsione dell'indennità supplementare agli ufficiali del Corpo.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/01/2013)
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Testo in vigore dal:  9-2-2013
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1



La ritenuta a favore della "Cassa ufficiali" della Guardia di finanza, cui sono soggetti - per effetto delle disposizioni in vigore - gli ufficiali del Corpo durante la permanenza nelle posizioni per le quali è obbligatorio il versamento del contributo, è stabilita nella misura del 2 per cento sullo stipendio, intero o ridotto, che percepiscono
((, considerato in ragione dell'ottanta per cento))
.
COMMA ABROGATO DALLA L. 30 NOVEMBRE 1961, N. 1326.