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LEGGE 30 dicembre 1950, n. 1120

Elevazione della misura del contributo dovuto alla "Cassa ufficiali" della Guardia di finanza e modificazione delle disposizioni relative alla corresponsione dell'indennità supplementare agli ufficiali del Corpo.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/01/2013)
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Testo in vigore dal: 9-2-2013
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    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  La ritenuta a favore  della  "Cassa  ufficiali"  della  Guardia  di
finanza, cui sono soggetti - per effetto delle disposizioni in vigore
- gli ufficiali del Corpo durante la permanenza nelle  posizioni  per
le quali e' obbligatorio il versamento del contributo,  e'  stabilita
nella misura del 2 per cento sullo stipendio, intero o  ridotto,  che
percepiscono ((, considerato in ragione dell'ottanta per cento)). 
  COMMA ABROGATO DALLA L. 30 NOVEMBRE 1961, N. 1326.