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LEGGE 30 novembre 1950, n. 994

Finanziamento del programma assistenziale svolto dalla Amministrazione per gli aiuti internazionali.

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Testo in vigore dal:  5-1-1951
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Per l'esercizio finanziario 1950-1951, per l'attuazione dei programmi assistenziali dell'Amministrazione per gli aiuti internazionali, è autorizzato il finanziamento di lire cinque miliardi a favore dell'Amministrazione stessa.