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LEGGE 30 novembre 1950, n. 994

Finanziamento del programma assistenziale svolto dalla Amministrazione per gli aiuti internazionali.

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Testo in vigore dal: 5-1-1951
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Per   l'esercizio   finanziario  1950-1951,  per  l'attuazione  dei
programmi    assistenziali   dell'Amministrazione   per   gli   aiuti
internazionali,  e'  autorizzato  il  finanziamento  di  lire  cinque
miliardi a favore dell'Amministrazione stessa.