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LEGGE 10 agosto 1950, n. 602

Stato di previsione dell'entrata e stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1950 al 30 giugno 1951.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/06/1952)
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Testo in vigore dal:  27-2-1951
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Art. 2


Ai sensi dell'art. 4 del regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 3474, e dell'art. 22 del regio decreto-legge 13 gennaio 1936, n. 70, convertito nella legge 4 giugno 1936, n. 1342, la quota dei proventi lordi dei monopoli dei tabacchi, dei sali e delle cartine e dei tubetti per sigarette, da considerare come imposta sul consumo dei generi medesimi, è stabilita, per l'esercizio finanziario 1950-51, nelle seguenti misure:
a) in ragione del 75 per cento del provento totale della vendita dei tabacchi, esclusi i proventi dei tabacchi esportati, delle provviste di bordo ed i canoni delle rivendite;
b) in ragione del 70 per cento del provento della vendita del sale commestibile;
c) in ragione del 45 per cento del provento della vendita delle cartine e dei tubetti per sigarette.
((2))
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AGGIORNAMENTO (2)
La L. 9 gennaio 1951, n. 39 ha disposto (con l'articolo unico) che "La quota del provento lordo del monopolio dei tabacchi spettante allo Stato a titolo di imposta sul consumo del genere medesimo, stabilita per l'esercizio finanziario 1950-51 in ragione del 75 per cento con l'art. 2 della legge 10 agosto 1950, n. 602, è elevata, con decorrenza 1 luglio 1950, al 76 per cento".