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LEGGE 29 aprile 1950, n. 229

Modificazioni all'ordinamento del personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/08/1954)
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Testo in vigore dal:  4-12-1951
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Art. 12

((I posti di gruppo C vacanti all'atto della entrata in vigore della presente legge saranno messi a concorso per il grado iniziale e per una volta soltanto, mediante esame, al quale potrà partecipare, a prescindere dal limite massimo di età, il dipendente personale delle seguenti categorie:
a) di ruolo e non di ruolo, compresi i fattorini telegrafici;
b) delle ricevitorie, compresi gli ex titolari delle ricevitorie della Libia e delle Isole italiane dell'Egeo, nonché i collettori e gli agenti rurali; i quali tutti siano in possesso del titolo di studio prescritto per l'ammissione al quadro per il quale il concorso viene bandito.
Nella prima applicazione della presente legge sarà conferita la nomina nel grado iniziale del quadro A del ruolo del personale di gruppo A, tabella n. 1, della presente legge, al personale della Amministrazione delle poste e telecomunicazioni in possesso del titolo di studio di cui alla lettera b) dell'art. 16 del regio decreto 21 novembre 1923, n. 2395, riuscito idoneo nei concorsi per il grado iniziale del gruppo stesso, banditi dal 1 gennaio 1940 al 31 dicembre 1947, per i posti riservati al personale di ruolo e delle ricevitorie, a norma dell'art. 10 del regio decreto 15 agosto 1926, n. 1733.
Il collocamento nei ruoli del personale suddetto decorrerà, a tutti gli effetti, dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione della presente legge, ed avverrà secondo l'ordine di graduatoria di ciascun concorso, incominciando dal più remoto))
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