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LEGGE 15 marzo 1950, n. 186

Esenzioni fiscali per alcune operazioni di debito pubblico.

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Testo in vigore dal:  5-5-1950
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Le domande e i documenti che si esibiscono all'Amministrazione del debito pubblico per operazioni su titoli al portatore, nominativi o misti, il cui importo in capitale nominale non superi le lire 50.000, sono esenti da tasse di bollo e di concessione governativa.
Per tali operazioni non è parimenti dovuta la tassa di concessione governativa sulle ricevute di deposito dei titoli presentati.
Le esenzioni considerate nei precedenti comma non sono applicabili alle operazioni di divisione di titoli al portatore in altri di minore importo, anche se trattisi di buoni del Tesoro poliennali, e qualunque sia l'ammontare di essi.