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LEGGE 15 marzo 1950, n. 186

Esenzioni fiscali per alcune operazioni di debito pubblico.

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Testo in vigore dal: 5-5-1950
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato della Repubblica, hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Le  domande e i documenti che si esibiscono all'Amministrazione del
debito  pubblico  per operazioni su titoli al portatore, nominativi o
misti, il cui importo in capitale nominale non superi le lire 50.000,
sono esenti da tasse di bollo e di concessione governativa.
  Per tali operazioni non e' parimenti dovuta la tassa di concessione
governativa sulle ricevute di deposito dei titoli presentati.
  Le  esenzioni considerate nei precedenti comma non sono applicabili
alle  operazioni  di  divisione  di  titoli  al portatore in altri di
minore  importo,  anche se trattisi di buoni del Tesoro poliennali, e
qualunque sia l'ammontare di essi.