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LEGGE 29 ottobre 1949, n. 865

Norme relative all'indennità di licenziamento ai supplenti delle ricevitorie postali-telegrafiche.

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Testo in vigore dal:  8-12-1949
La, Camera dai deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il contributo del 4,1 per cento a carico dei ricevitori postali-telegrafici per la costituzione del fondo sul quale grava l'indennità di licenziamento dovuta ai supplenti postali-telegrafi a norma del regio decreto-legge 21 ottobre 1938, n. 1923 e successive modificazioni, è raddioppiato con decorrenza dal 1 ottobre 1945 limitatamente alla retribuzione mensile percepita dai supplenti anteriormente alle maggiorazioni della retribuzione stessa disposte in loro favore con provvedimenti legislativi successivi alla data del 1 ottobre 1945 anzidetta.