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LEGGE 29 ottobre 1949, n. 865

Norme relative all'indennità di licenziamento ai supplenti delle ricevitorie postali-telegrafiche.

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Testo in vigore dal: 8-12-1949
La,   Camera  dai  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il   contributo   del   4,1  per  cento  a  carico  dei  ricevitori
postali-telegrafici  per  la  costituzione  del fondo sul quale grava
l'indennita' di licenziamento dovuta ai supplenti postali-telegrafi a
norma  del  regio decreto-legge 21 ottobre 1938, n. 1923 e successive
modificazioni,  e'  raddioppiato  con  decorrenza  dal 1 ottobre 1945
limitatamente  alla  retribuzione  mensile  percepita  dai  supplenti
anteriormente  alle  maggiorazioni della retribuzione stessa disposte
in loro favore con provvedimenti legislativi successivi alla data del
1 ottobre 1945 anzidetta.