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LEGGE 9 luglio 1949, n. 606

Valutazione del servizio prestato in Africa orientale italiana, ai fini dei concorsi delle ricevitorie postali e telegrafiche della Repubblica.

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Testo in vigore dal:  27-9-1949
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

Nei concorsi delle ricevitorie postali e telegrafiche che saranno banditi successivamente all'entrata in vigore della presente legge, il servizio prestato in qualità di dirigente negli uffici dell'Africa, orientale italiana, non retti da personale di ruolo, e l'eventuale periodo di prigionia sono considerati, a tutti gli effetti, alla stregua del servizio di gerente prestato nelle ricevitorie della Repubblica.

La presente legge, munita, del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla, e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 luglio 1949

EINAUDI

DE GASPERI - JERVOLINO - PELLA
Visto, il Guardasigilli: GRASSI