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LEGGE 9 luglio 1949, n. 606

Valutazione del servizio prestato in Africa orientale italiana, ai fini dei concorsi delle ricevitorie postali e telegrafiche della Repubblica.

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Testo in vigore dal: 27-9-1949
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Nei  concorsi  delle ricevitorie postali e telegrafiche che saranno
banditi  successivamente  all'entrata in vigore della presente legge,
il   servizio   prestato   in  qualita'  di  dirigente  negli  uffici
dell'Africa,  orientale  italiana, non retti da personale di ruolo, e
l'eventuale  periodo  di  prigionia  sono  considerati,  a  tutti gli
effetti,   alla  stregua  del  servizio  di  gerente  prestato  nelle
ricevitorie della Repubblica.

  La  presente  legge, munita, del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque spetti di osservarla, e di
farla osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 9 luglio 1949

                               EINAUDI

                                             DE GASPERI - JERVOLINO -
                                                                PELLA

Visto, il Guardasigilli: GRASSI