stai visualizzando l'atto

LEGGE 18 luglio 1949, n. 555

Autorizzazione all'acquisto di materiali A.R.A.R.

nascondi
  • Articoli
  • 1
  • 2
Testo in vigore dal:  10-9-1949
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Per l'acquisto presso l'Azienda recuperi alienazione residuati di guerra (A.R.A.R.) di materiali occorrenti per la riorganizzazione dei servizi delle Forze armate, è autorizzata la spesa di complessive L. 5.182.522.000 da stanziare nello stato di previsione del Ministero della difesa.