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LEGGE 18 luglio 1949, n. 555

Autorizzazione all'acquisto di materiali A.R.A.R.

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Testo in vigore dal: 10-9-1949
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Per  l'acquisto  presso l'Azienda recuperi alienazione residuati di
guerra (A.R.A.R.) di materiali occorrenti per la riorganizzazione dei
servizi delle Forze armate, e' autorizzata la spesa di complessive L.
5.182.522.000  da  stanziare  nello stato di previsione del Ministero
della difesa.