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LEGGE 1 marzo 1949, n. 51

Modificazioni al decreto legislativo 19 aprile 1948, n. 556, sul riordinamento ed il coordinamento dell'assistenza in favore dei profughi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/06/1953)
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Testo in vigore dal:  12-3-1949
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1



La lettera, d) dell'art. 2 del decreto legislativo 19 aprile 1948, n. 556, è modificata come segue:
"d) siano rimpatriati successivamente allo stato di guerra o rimpatrino in conseguenza di situazioni, determinatesi in quei territori in dipendenza della guerra".
L'ultimo comma dell'art. 11 di detto decreto è modificato come segue:
"Per i profughi già ricoverati che, alla, data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano già compiuto i suindicati periodi massimi di permanenza nei centri di raccolta, la ulteriore permanenza nei centri stessi dovrà cessare il 30 giugno 1949".