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LEGGE 1 marzo 1949, n. 51

Modificazioni al decreto legislativo 19 aprile 1948, n. 556, sul riordinamento ed il coordinamento dell'assistenza in favore dei profughi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/06/1953)
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Testo in vigore dal: 12-3-1949
    La Camera dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  La lettera, d) dell'art. 2 del decreto legislativo 19 aprile  1948,
n. 556, e' modificata come segue: 
  "d) siano  rimpatriati  successivamente  allo  stato  di  guerra  o
rimpatrino  in  conseguenza  di  situazioni,  determinatesi  in  quei
territori in dipendenza della guerra". 
  L'ultimo comma dell'art. 11 di detto  decreto  e'  modificato  come
segue: 
  "Per i profughi gia' ricoverati  che,  alla,  data  di  entrata  in
vigore del presente  decreto,  abbiano  gia'  compiuto  i  suindicati
periodi massimi di permanenza nei centri di  raccolta,  la  ulteriore
permanenza nei centri stessi dovra' cessare il 30 giugno 1949".