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LEGGE 1 agosto 1949, n. 482

Provvidenze in favore della stampa.

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Testo in vigore dal:  10-8-1949
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


L'imposta generale sull'entrata non si applica sulle fatture rilasciate da stabilimenti tipografici per la composizione e la stampa dei giornali e di altri periodici aventi carattere politico o sindacale o culturale.
Gli atti e contratti per la composizione e la stampa dei giornali quotidiani e periodici di cui al comma precedente, ove siano soggetti a registrazione, scontano l'imposta fissa di registro.