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LEGGE 1 agosto 1949, n. 482

Provvidenze in favore della stampa.

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Testo in vigore dal: 10-8-1949
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'imposta  generale  sull'entrata  non  si  applica  sulle  fatture
rilasciate  da  stabilimenti  tipografici  per  la  composizione e la
stampa  dei giornali e di altri periodici aventi carattere politico o
sindacale o culturale.
  Gli  atti  e contratti per la composizione e la stampa dei giornali
quotidiani e periodici di cui al comma precedente, ove siano soggetti
a registrazione, scontano l'imposta fissa di registro.