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LEGGE 30 giugno 1949, n. 415

Concessione all'Ente nazionale per la distribuzione dei soccorsi in Italia (E.N.D.S.I.) di un contributo a carico dello Stato di L. 650.000.000.

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Testo in vigore dal:  5-8-1949
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


È concesso all'Ente nazionale per la distribuzione dei soccorsi in Italia (E.N.D.S.I.) un contributo a carico dello Stato di L. 650.000.000.
Detto contributo sarà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1948-49.