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LEGGE 30 giugno 1949, n. 415

Concessione all'Ente nazionale per la distribuzione dei soccorsi in Italia (E.N.D.S.I.) di un contributo a carico dello Stato di L. 650.000.000.

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Testo in vigore dal: 5-8-1949
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

  la seguente legge:
                               Art. 1.

  E' concesso all'Ente nazionale per la distribuzione dei soccorsi in
Italia  (E.N.D.S.I.)  un  contributo  a  carico  dello  Stato  di  L.
650.000.000.
  Detto  contributo  sara'  iscritto  nello stato di previsione della
spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1948-49.