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LEGGE 14 febbraio 1949, n. 38

Aumento a lire 30 milioni del limite stabilito dall'art. 10 del decreto legislativo Presidenziale 1 luglio 1946, n. 31, per la emissione a favore degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura degli ordini di accreditamento previsti dall'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

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Testo in vigore dal:  17-3-1949
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

Fino al 31 dicembre 1949 e con effetto dal 1 luglio 1948, è aumentato a lire 30 milioni il limite di 5 milioni stabilito con l'art. 10 del decreto legislativo Presidenziale 1 luglio 1946, n. 31, per l'emissione, a favore degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura, degli ordini di accreditamento previsti dall'art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 febbraio 1949

EINAUDI DE GASPERI - PELLA - SEGNI

Visto, il Guardasigilli: GRASSI