stai visualizzando l'atto

LEGGE 14 febbraio 1949, n. 38

Aumento a lire 30 milioni del limite stabilito dall'art. 10 del decreto legislativo Presidenziale 1 luglio 1946, n. 31, per la emissione a favore degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura degli ordini di accreditamento previsti dall'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

nascondi
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal: 17-3-1949
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Fino  al  31  dicembre  1949  e  con  effetto dal 1 luglio 1948, e'
aumentato  a  lire  30  milioni  il limite di 5 milioni stabilito con
l'art. 10 del decreto legislativo Presidenziale 1 luglio 1946, n. 31,
per    l'emissione,    a   favore   degli   Ispettorati   provinciali
dell'agricoltura,  degli  ordini di accreditamento previsti dall'art.
56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 14 febbraio 1949

                               EINAUDI

                                                 DE GASPERI - PELLA -
                                                                SEGNI

Visto, il Guardasigilli: GRASSI