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LEGGE 7 febbraio 1949, n. 36

Provvedimenti finanziari a favore dell'Ente edilizio di Reggio Calabria per metterlo in grado di conseguire l'equilibrio del proprio bilancio.

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Testo in vigore dal:  17-3-1949
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere all'Ente edilizio di Reggio Calabria un mutuo di lire trenta milioni per porlo in grado di provvedere al soddisfacimento delle passività ed al normale andamento della gestione.