stai visualizzando l'atto

LEGGE 7 febbraio 1949, n. 36

Provvedimenti finanziari a favore dell'Ente edilizio di Reggio Calabria per metterlo in grado di conseguire l'equilibrio del proprio bilancio.

nascondi
Testo in vigore dal: 17-3-1949
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  La  Cassa  depositi  e prestiti e' autorizzata a concedere all'Ente
edilizio di Reggio Calabria un mutuo di lire trenta milioni per porlo
in  grado  di  provvedere  al  soddisfacimento delle passivita' ed al
normale andamento della gestione.