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LEGGE 14 maggio 1949, n. 268

Modalità e termini di versamento dei contributi agricoli unificati per l'anno 1949.

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Testo in vigore dal:  22-6-1949

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica

hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge;

Art. 1

Articolo unico.

L'applicazione delle norme di cui all'art. 1 del decreto legislativo 23 gennaio 1948, n. 59, relative ai termini ed alle modalità di versamento dei contributi agricoli unificati, è prorogata per l'anno 1949 ed estesa ai contributi dovuti per lo stesso anno.
La presente legge munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 maggio 1949

EINAUDI

DE GASPERI - FANFANI - VANONI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: GRASSI