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LEGGE 14 maggio 1949, n. 268

Modalità e termini di versamento dei contributi agricoli unificati per l'anno 1949.

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Testo in vigore dal: 22-6-1949
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica

                          hanno approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

  la seguente legge;
                           Articolo unico.

  L'applicazione   delle   norme   di  cui  all'art.  1  del  decreto
legislativo  23  gennaio  1948,  n.  59,  relative ai termini ed alle
modalita'   di  versamento  dei  contributi  agricoli  unificati,  e'
prorogata  per  l'anno  1949  ed  estesa  ai contributi dovuti per lo
stesso anno.
  La  presente  legge  munita  del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 14 maggio 1949

                               EINAUDI

                                               DE GASPERI - FANFANI -
                                                       VANONI - PELLA

Visto, il Guardasigilli: GRASSI