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LEGGE 21 aprile 1949, n. 259

Modificazioni all'art. 1 del decreto legislativo 15 agosto 1947, n. 1072, concernente facoltà di conferire promozioni, avanzamenti e trasferimenti per merito di guerra ai militari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica per fatti d'armi compiuti durante la guerra 1940-45, anche dopo la cessazione dello stato di guerra.

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Testo in vigore dal:  15-6-1949
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Dopo il primo comma dell'art. 1 del decreto legislativo 15 agosto 1947, n. 1072, è aggiunto il seguente:
"Fino alla data suindicata, possono, altresì, essere effettuati trasferimenti dal ruolo dei Comandi marittimi a quello dei Comandi navali per gli ufficiali del Corpo di Stato Maggiore, e dal ruolo dei Servizi a quello delle Direzioni per gli ufficiali del Corpo del genio navale, ai sensi dell'art. 5, secondo comma, della legge 6 giugno 1935, n. 1404".