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LEGGE 21 aprile 1949, n. 259

Modificazioni all'art. 1 del decreto legislativo 15 agosto 1947, n. 1072, concernente facoltà di conferire promozioni, avanzamenti e trasferimenti per merito di guerra ai militari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica per fatti d'armi compiuti durante la guerra 1940-45, anche dopo la cessazione dello stato di guerra.

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Testo in vigore dal: 15-6-1949
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Dopo  il  primo comma dell'art. 1 del decreto legislativo 15 agosto
1947, n. 1072, e' aggiunto il seguente:
  "Fino  alla  data  suindicata, possono, altresi', essere effettuati
trasferimenti  dal  ruolo  dei Comandi marittimi a quello dei Comandi
navali per gli ufficiali del Corpo di Stato Maggiore, e dal ruolo dei
Servizi  a  quello  delle  Direzioni  per gli ufficiali del Corpo del
genio  navale,  ai  sensi  dell'art.  5, secondo comma, della legge 6
giugno 1935, n. 1404".