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LEGGE 21 aprile 1949, n. 223

Sospensione, per l'anno scolastico 1948-49, dell'applicazione dell'art. 134 del testo unico 5 febbraio 1928, n. 577, sull'istruzione elementare.

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Testo in vigore dal:  5-6-1949
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

Il Ministro per la pubblica istruzione ha facoltà di trattenere in servizio per l'anno scolastico 1948-49 i maestri elementari che abbiano raggiunto i limiti di età e di servizio previsti dall'art. 134 del testo unico delle leggi sull'istruzione elementare, approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577, ma che non abbiano superato il 70° anno di età al 30 settembre 1948 e che siano ancora in grado di prestare opera proficua.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Dogliani, addì 21 aprile 1949

EINAUDI DE GASPERI - GONELLA PELLA

Visto, il Guardasigilli: GRASSI