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LEGGE 21 aprile 1949, n. 223

Sospensione, per l'anno scolastico 1948-49, dell'applicazione dell'art. 134 del testo unico 5 febbraio 1928, n. 577, sull'istruzione elementare.

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Testo in vigore dal: 5-6-1949
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Il Ministro per la pubblica istruzione ha facolta' di trattenere in
servizio  per  l'anno  scolastico  1948-49  i  maestri elementari che
abbiano  raggiunto  i limiti di eta' e di servizio previsti dall'art.
134 del testo unico delle leggi sull'istruzione elementare, approvato
con  regio  decreto  5  febbraio  1928,  n.  577,  ma che non abbiano
superato  il 70° anno di eta' al 30 settembre 1948 e che siano ancora
in grado di prestare opera proficua.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Dogliani, addi' 21 aprile 1949

                               EINAUDI

                                                 DE GASPERI - GONELLA
                                                                PELLA

Visto, il Guardasigilli: GRASSI