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LEGGE 9 aprile 1949, n. 208

Inquadramento fra i salariati temporanei dei manovali di pulizia e di facchinaggio dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

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Testo in vigore dal:  1-6-1949
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

Il primo comma dell'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 dicembre 1947, n. 1753, è modificato come segue:
"Per i lavori riguardanti la costruzione e manutenzione delle linee telegrafiche e telefoniche e le stazioni radiotelegrafiche, i quali richiedano una prestazione continuativa e per i quali sia prevista una durata superiore a tre mesi, nonché per il servizio automezzi e per i lavori di pulizia, di facchinaggio e di operaio, l'Amministrazione delle poste e dei telegrafici è autorizzata ad avvalersi, nei limiti delle effettive necessità dei servizi, di operai temporanei con l'osservanza delle norme relative allo stato giuridico di tale categoria di salariati e col trattamento economico loro spettante in rapporto alla rispettiva, categoria di inquadramento.
"La presente disposizione vale, per quanto applicabile, anche per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici".

La presente legge munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 aprile 1949

EINAUDI

DE GASPERI - JERVOLINO - PELLA
Visto, il Guardasigilli: GRASSI