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LEGGE 9 aprile 1949, n. 208

Inquadramento fra i salariati temporanei dei manovali di pulizia e di facchinaggio dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

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Testo in vigore dal: 1-6-1949
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Il  primo  comma  dell'art.  2  del  decreto  legislativo  del Capo
provvisorio dello Stato 13 dicembre 1947, n. 1753, e' modificato come
segue:
  "Per i lavori riguardanti la costruzione e manutenzione delle linee
telegrafiche  e  telefoniche e le stazioni radiotelegrafiche, i quali
richiedano  una  prestazione  continuativa e per i quali sia prevista
una  durata superiore a tre mesi, nonche' per il servizio automezzi e
per   i   lavori   di   pulizia,   di   facchinaggio  e  di  operaio,
l'Amministrazione  delle  poste  e  dei telegrafici e' autorizzata ad
avvalersi,  nei  limiti  delle  effettive  necessita' dei servizi, di
operai  temporanei  con  l'osservanza delle norme relative allo stato
giuridico  di tale categoria di salariati e col trattamento economico
loro   spettante   in   rapporto   alla   rispettiva,   categoria  di
inquadramento.
  "La  presente  disposizione vale, per quanto applicabile, anche per
l'Azienda di Stato per i servizi telefonici".

  La  presente  legge  munita  del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 9 aprile 1949

                               EINAUDI

                                             DE GASPERI - JERVOLINO -
                                                                PELLA

Visto, il Guardasigilli: GRASSI