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LEGGE 29 marzo 1949, n. 136

Temporanee modificazioni al decreto legislativo 18 gennaio 1947, n. 133, contenente nuove norme sul matrimonio dei sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri.

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Testo in vigore dal:  17-4-1949
La Camera dei deputati ad il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la, seguente legge:

Art. 1


I sottufficiali ed i militari di truppa in carriera continuativa dell'Arma dei carabinieri, arruolati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, possono, in deroga al decreto legislativo 18 gennaio 1947, n. 133, essere autorizzati a contrarre matrimonio, senza limitazione di numero, purché:
se marescialli dei tre gradi, brigadieri e vicebrigadieri, abbiano compiuto il 28° anno di età e contino otto anni di servizio; se appuntati, carabinieri scelti e carabinieri, abbiano compiuto il 30° anno di età e contino otto anni di servizio.