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LEGGE 29 marzo 1949, n. 136

Temporanee modificazioni al decreto legislativo 18 gennaio 1947, n. 133, contenente nuove norme sul matrimonio dei sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri.

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Testo in vigore dal: 17-4-1949
La Camera dei deputati ad il Senato della Repubblica hanno approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

  la, seguente legge:
                               Art. 1.

  I  sottufficiali  ed  i militari di truppa in carriera continuativa
dell'Arma  dei  carabinieri,  arruolati  anteriormente  alla  data di
entrata in vigore della presente legge, possono, in deroga al decreto
legislativo  18  gennaio 1947, n. 133, essere autorizzati a contrarre
matrimonio, senza limitazione di numero, purche':
    se  marescialli  dei  tre  gradi,  brigadieri  e  vicebrigadieri,
abbiano compiuto il 28° anno di eta' e contino otto anni di servizio;
    se  appuntati, carabinieri scelti e carabinieri, abbiano compiuto
il 30° anno di eta' e contino otto anni di servizio.