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LEGGE 1 dicembre 1949, n. 896

Cessazione dell'efficacia, a decorrere dal 31 dicembre 1950, dell'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 1 febbraio 1945, n. 32, relativo all'obbligo di restituzione delle cose mobili di pertinenza dello Stato da parte di illegittimi possessori.

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Testo in vigore dal:  1-1-1950
La Camera, dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

La disposizione dell'art. 2 del decreto legislativo 1 febbraio 1945, n. 32, concernente la concessione di un premio per il recupero delle cose mobili di pertinenza dello Stato, cessa di avere efficacia a decorrere dal 31 dicembre 1950.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1 dicembre 1949

EINAUDI DE GASPERI - GRASSI - PELLA - PACCIARDI

Visto, il Guardasigilli: GRASSI