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LEGGE 1 dicembre 1949, n. 896

Cessazione dell'efficacia, a decorrere dal 31 dicembre 1950, dell'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 1 febbraio 1945, n. 32, relativo all'obbligo di restituzione delle cose mobili di pertinenza dello Stato da parte di illegittimi possessori.

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Testo in vigore dal: 1-1-1950
La   Camera,  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  La  disposizione  dell'art.  2  del  decreto legislativo 1 febbraio
1945,  n. 32, concernente la concessione di un premio per il recupero
delle cose mobili di pertinenza dello Stato, cessa di avere efficacia
a decorrere dal 31 dicembre 1950.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 1 dicembre 1949

                               EINAUDI

                                                DE GASPERI - GRASSI -
                                                    PELLA - PACCIARDI

Visto, il Guardasigilli: GRASSI