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LEGGE 1 dicembre 1949, n. 1067

Reclutamento straordinario nell'Arma dei carabinieri, di sottufficiali radio-montatori e radio-telegrafisti dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare.

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Testo in vigore dal:  18-2-1950
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


È autorizzato un reclutamento straordinario nell'Arma dei carabinieri mediante concorso per titoli ed esame, di cinque marescialli maggiori, dieci marescialli capi, dieci marescialli d'alloggio, cinquanta brigadieri e settantacinque vice brigadieri della carriera continuativa, da trarsi rispettivamente dai marescialli maggiori, marescialli capi, marescialli ordinari radio-montatori o radio-telegrafisti dell'Esercito, dai sergenti maggiori radio-montatori o radio-telegrafisti dell'Esercito e dai sergenti radio-montatori o radio-telegrifisti dell'Esercito, e gradi e categorie corrispondenti della Marina militare e dell'Aeronautica militare, in servizio o in congedo.
La partecipazione al concorso è subordinata al nulla osta delle rispettive Forze armate.