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LEGGE 1 dicembre 1949, n. 1067

Reclutamento straordinario nell'Arma dei carabinieri, di sottufficiali radio-montatori e radio-telegrafisti dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare.

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Testo in vigore dal: 18-2-1950
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  E'   autorizzato   un   reclutamento  straordinario  nell'Arma  dei
carabinieri   mediante  concorso  per  titoli  ed  esame,  di  cinque
marescialli  maggiori,  dieci  marescialli  capi,  dieci  marescialli
d'alloggio,  cinquanta  brigadieri  e  settantacinque vice brigadieri
della   carriera   continuativa,   da   trarsi   rispettivamente  dai
marescialli   maggiori,   marescialli   capi,   marescialli  ordinari
radio-montatori  o  radio-telegrafisti  dell'Esercito,  dai  sergenti
maggiori  radio-montatori  o  radio-telegrafisti  dell'Esercito e dai
sergenti  radio-montatori o radio-telegrifisti dell'Esercito, e gradi
e  categorie  corrispondenti della Marina militare e dell'Aeronautica
militare, in servizio o in congedo.
  La  partecipazione  al  concorso e' subordinata al nulla osta delle
rispettive Forze armate.