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LEGGE 24 novembre 1949, n. 921

Nuove concessioni in materia di importazione ed esportazione temporanea (secondo provvedimento).

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Testo in vigore dal:  25-12-1949
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Alle merci ammesse alla importazione temporanea per essere lavorate, giusta la tabella I, annessa al decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, sono aggiunte le farine di cereali per la fabbricazione di pasta, e di altri prodotti alimentari da esportare.
La quantità minima ammessa alla importazione temporanea ed il termine massimo accordato per la riesportazione sono fissati rispettivamente in chilogrammi 500 ed in 4 mesi.