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LEGGE 24 novembre 1949, n. 921

Nuove concessioni in materia di importazione ed esportazione temporanea (secondo provvedimento).

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Testo in vigore dal: 25-12-1949
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Alle   merci   ammesse  alla  importazione  temporanea  per  essere
lavorate,  giusta  la tabella I, annessa al decreto-legge 18 dicembre
1913,  n.  1453,  convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, sono
aggiunte  le  farine  di  cereali per la fabbricazione di pasta, e di
altri prodotti alimentari da esportare.
  La  quantita'  minima  ammessa  alla  importazione temporanea ed il
termine   massimo   accordato  per  la  riesportazione  sono  fissati
rispettivamente in chilogrammi 500 ed in 4 mesi.