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LEGGE 21 novembre 1949, n. 895

Determinazione dell'importo dell'indennità di carovita per relative quote complementari da corrispondersi ai dipendenti statali e degli altri Enti pubblici dal 1 luglio al 30 settembre 1949.

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Testo in vigore dal:  1-1-1950
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

La disposizione di cui all'art. 1 della legge 12 agosto 1948, n. 1179, si applica anche per il trimestre 1 luglio 30 settembre 1949.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della, Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla, e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 novembre 1949

EINAUDI DE GASPERI - PELLA

Visto, il Guardasigilli: GRASSI