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LEGGE 21 novembre 1949, n. 895

Determinazione dell'importo dell'indennità di carovita per relative quote complementari da corrispondersi ai dipendenti statali e degli altri Enti pubblici dal 1 luglio al 30 settembre 1949.

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Testo in vigore dal: 1-1-1950
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  La  disposizione  di  cui all'art. 1 della legge 12 agosto 1948, n.
1179, si applica anche per il trimestre 1 luglio 30 settembre 1949.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della, Repubblica
italiana.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque spetti di osservarla, e di
farla osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 21 novembre 1949

                               EINAUDI

                                                   DE GASPERI - PELLA

Visto, il Guardasigilli: GRASSI