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LEGGE 21 novembre 1949, n. 867

Corresponsione di indennità di carica ai componenti le Deputazioni provinciali.

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Testo in vigore dal:  22-12-1949
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

Al presidente e ai membri delle Deputazioni provinciali può essere assegnata in sede di bilancio, compatibilmente con le condizioni finanziarie della Provincia, una indennità di carica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica, italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 novembre 1949

EINAUDI DE GASPERI - SCELBA

Visto, il Guardasigilli: GRASSI