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LEGGE 21 novembre 1949, n. 867

Corresponsione di indennità di carica ai componenti le Deputazioni provinciali.

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Testo in vigore dal: 22-12-1949
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Al presidente e ai membri delle Deputazioni provinciali puo' essere
assegnata  in  sede  di  bilancio,  compatibilmente con le condizioni
finanziarie della Provincia, una indennita' di carica.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica,
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 21 novembre 1949

                               EINAUDI

                                                  DE GASPERI - SCELBA

Visto, il Guardasigilli: GRASSI