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LEGGE 3 agosto 1949, n. 589

Provvedimenti per agevolare l'esecuzione di opere pubbliche di interesse degli Enti locali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/06/1971)
Testo in vigore dal:  11-4-1968
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Art. 4


A favore di comuni, istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e loro consorzi, che provvedono alla costruzione di ospedali, il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a concedere un contributo costante per trentacinque anni nella spesa riconosciuta necessaria, quando i comuni siano sprovvisti di tali opere o queste, su proposta dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, siano dichiarate tecnicamente idonee, e non suscettibili di miglioramento con decreto del Ministro per l'interno di concerto con quello per i lavori pubblici, nella seguente misura:
1) del 4 per cento nei comuni con popolazione non superiore ai 30.000 abitanti e fino al limite di spesa di L. 200.000.000;
2) del 3 per cento nei comuni con popolazione non superiore a 50.000 abitanti e fino al limite di spesa di L. 350.000.000;
3) del 2 per cento nei comuni con oltre 50.000 abitanti e fino al limite di spesa di L. 450.000.000.
Lo stesso contributo di cui al precedente n. 3) può essere concesso per le opere ospitaliere di competenza delle Amministrazioni provinciali, senza limiti di popolazione e fino al limite di spesa di L. 500.000.000.
Il contributo di cui ai precedenti commi può essere concesso nella spesa per il completamento di ospedali, quando le opere di completamento siano necessarie per la funzionalità delle parti già costruite.
Nel caso di consorzi, il contributo è concesso tenendo conto del comune avente il maggior numero di abitanti.
Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alle Istituzioni di beneficenza non previste dalla legge 17 luglio 1890, e successive modificazioni, quando costruiscano ospedali senza fine di lucro ovvero edifici destinati alla assistenza della prima infanzia, alla istruzione e alla educazione dei fanciulli poveri, nonché al ricovero degli invalidi e vecchi indigenti, per conto delle Province e dei Comuni, sempre che la loro utilità sia riconosciuta ai fini della presente legge con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro.
((A favore dei comuni che provvedono all'esecuzione di altre opere igienico-sanitarie e particolarmente mattatoi, mercati, campi boari, lavatoi, bagni pubblici ed ambulatori, è concesso un contributo costante per trentacinque anni del 2,50 per cento nella spesa riconosciuta necessaria e fino al limite di spesa di lire 150.000.000 per ciascuna opera e, per le opere in corso di esecuzione, anche per la parte eccedente gli importi già ammessi a contributo.
Per l'esecuzione dei mattatoi il predetto limite di lire 150.000.000 è elevato a lire 300.000.000 quando trattasi di mattatoi a servizio di più comuni, i quali debbono procedere, in tal caso, alla costituzione di apposito consorzio.
Nell'importo complessivo della spesa riconosciuta necessaria per ciascuna opera ed ammessa a contributo ai sensi dei precedenti commi possono essere compresi, per un ammontare non superiore al 20 per cento di tale importo, gli arredamenti e le attrezzature strettamente necessarie per il funzionamento dei servizi istituzionali dell'opera))
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